PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. L'articolo 83 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 83. - Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.
      Le candidature devono essere presentate con la sottoscrizione di almeno cinquantamila elettori ovvero di almeno cinquanta membri del Parlamento.
      È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Se nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una seconda votazione entro quindici giorni dalla prima fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti».

Art. 2.

      1. L'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 85. - Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non può essere rieletto.
      L'elezione è indetta dal Presidente della Camera dei deputati e si svolge nei trenta giorni anteriori alla scadenza del termine. Qualora il procedimento elettorale non possa concludersi entro la data di scadenza del mandato in corso, sono prorogati i poteri del Presidente in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente.
      In caso di morte, di dimissioni o di impedimento permanente, l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica si svolge entro sessanta giorni che decorrono dall'evento, o dalla data in cui le dimissioni sono comunicate al Presidente della Camera dei deputati o dalla data in cui l'impedimento

 

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permanente è dichiarato concordemente dai Presidenti delle Camere».

      2. Il secondo comma dell'articolo 86 della Costituzione è abrogato.

Art. 3.

      1. Il quinto comma dell'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Può rinviare al Consiglio dei ministri i decreti legislativi ed i regolamenti governativi con richiesta motivata di nuova deliberazione».

      2. Dopo il sesto comma dell'articolo 87 della Costituzione è inserito il seguente:

      «Provvede o partecipa, con le modalità stabilite dalla legge, alla nomina delle autorità di garanzia di rilievo nazionale e delle agenzie pubbliche nazionali non dipendenti dal Governo».

Art. 4.

      1. L'articolo 88 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Art. 88. - Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
      Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante l'anno successivo alle elezioni».

Art. 5.

      1. Il secondo comma dell'articolo 92 della Costituzione è sostituito dal seguente:

      «Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, nomina e revoca i singoli ministri».

 

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Art. 6.

      1. Il Presidente della Repubblica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale esercita il suo mandato fino al suo termine. Un mese prima della scadenza di tale mandato il Presidente della Camera dei deputati indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica.